Zeta Project

Condizioni di Contratto

1. Premessa e definizioni

a. Progettista: Zetaproject di Zen MIrko con sede legale in Via G. Fattori 21 36061 Bassano del Grappa (VI), svolge l’attività di progettazione di macchinari, componenti, automazioni e/o dispositivi meccanici.

b. Committente: la persona fisica, la persona giuridica o comunque il soggetto che commissiona il Progetto. Il Committente può non coincidere con il soggetto che beneficerà del Progetto.

c. Progetto: l’oggetto del contratto su supporto cartaceo/software.

d. Scheda d’ordine/preventivo: documento contenente tutti i dati/elementi rilevanti ai fini dell’incarico (ad es. oggetto, termini di esecuzione, prezzo); il contratto si intende perfezionato/concluso con la conferma d’ordine debitamente sottoscritta e trasmessa dal Committente al Progettista.

e. Risorse: i progetti, i disegni, le indicazioni tecniche, le informazioni, le istruzioni, i componenti, i semilavorati e comunque qualsivoglia bene, sia esso materiale piuttosto che immateriale, che il Committente o comunque un terzo da esso incaricato fornisce al Progettista per l’esecuzione del contratto. L’onere di indicare la normativa sulla sicurezza e sui materiali a cui il Progetto deve sottostare grava in via esclusiva sul Committente.

f. Progetto definitivo: con l’inoltro della comunicazione di Progetto definitivo il Progettista dichiara di avere ultimato il Progetto oggetto di contratto.

g. Informazioni riservate: diritti di proprietà intellettuale, scoperte, invenzioni, sviluppi, informazioni tecniche e tecnologiche, documenti tecnici, know-how, segreti commerciali e industriali, attività di sviluppo o sperimentazione, programmi informatici, processi e metodi di produzione, dati, concetti, procedure, design, disegni, schizzi, modelli, formule, codici sorgenti, modelli o prototipi, piani industriali, informazioni finanziarie, pianificazioni aziendali e di marketing, analisi commerciali, elenco e informazioni dei clienti, dei fornitori e dei collaboratori interni ed esterni, informazioni e analisi dei concorrenti e dei loro prodotti, listini, prezzi di fornitura, scontistiche, perizie, pareri tecnici e/o legali relativi a beni, servizi o prodotti esistenti o in via di sviluppo, progettazione o studio o che comunque dovessero essere realizzati in futuro così come tutte le informazioni, corrispondenza, notizie e dati relativi al Progettista, ai di lui clienti, fornitori e a tutti i professionisti che direttamente e/o indirettamente lavorano e/o collaborano con lo stesso.

h. Prezzo complessivo: il prezzo pattuito dalle parti per la realizzazione del Progetto di cui al contratto.

2. Ambito di applicazione

a. Il Committente accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali intercorsi con il Progettista, nonché a tutte le azioni, anche di natura extracontrattuale, avanzate nei confronti di quest’ultimo.

b. Eventuali condizioni generali in uso presso il Committente sono espressamente prive di qualsivoglia valore giuridico nel rapporto contrattuale tra il Committente stesso e il Progettista, anche qualora quest’ultimo dovesse dare corso all’attività commissionata prima dell’invio della conferma d’ordine.

3. Oggetto del contratto

a. Con l’assunzione dell’incarico alle presenti Condizioni Generali, il Progettista si obbliga, dietro compenso, a consegnare al Committente il Progetto meglio descritto nella scheda d’ordine.

b. Sono espressamente esclusi dall’incarico commissionato l’ottenimento/rilascio da parte del Progettista delle certificazioni di Legge (sicurezza, materiali, ecc…) e la redazione di libretti d’uso e manuali relativi alla realizzazione, produzione, commercializzazione ed uso del bene di cui al Progetto.

c. Salvo pattuizione contraria assunta per iscritto tra Committente e Progettista, quest’ultimo ha facoltà di incaricare subappaltatori ovvero collaboratori esterni alla propria azienda per la realizzazione del Progetto, essendo in ogni caso libero di scegliere le modalità e le tecniche ritenute più idonee per l’adempimento della prestazione oggetto del contratto.

4. Risorse

a. Il Progettista non risponde dei ritardi nell’esecuzione del contratto ovvero di eventuali vizi e difetti di quanto eseguito/realizzato in forza del Progetto qualora gli stessi siano imputabili alle Risorse.

b. Qualora le Risorse dovessero impedire al Progettista di ultimare il Progetto, lo stesso ha facoltà, senza che possa essergli imputata qualsivoglia penale ovvero responsabilità, di sospendere ogni attività, assegnando al Committente un termine non superiore a 3 giorni per intervenire (ad es. trasmissione di nuove specifiche tecniche ecc). Nel caso di mancata sospensione rimane in ogni caso salvo quanto previsto dalla clausola sub 4.a) che precede e da quelle che seguono (vedi infra).

c. Nel caso in cui il Committente non dovesse intervenire nei termini di cui alla clausola sub 4.b) che precede, il Progettista avrà facoltà di risolvere il contratto con diritto, in ogni caso, a percepire integralmente il prezzo per come pattuito nella scheda d’ordine/preventivo, a copertura quindi del danno emergente e del lucro cessante. Il Committente accetta fin da ora il contenuto della presente clausola, dichiarando di rinunciare a sollevare ogni eccezione in merito.

d. È sempre esclusa ogni responsabilità in capo al Progettista nel caso di danni arrecati al Committente e/o a terzi a causa di vizi e difetti di quanto eseguito/realizzato in forza del Progetto che siano imputabili direttamente e/o indirettamente alle Risorse; qualora la pretesa venga avanzata da terzi, il Committente si obbliga immediatamente a manlevare il Progettista stesso da ogni responsabilità.

e. Il Committente, ferme le garanzie e le responsabilità di cui alle clausole che precedono, garantisce espressamente di detenere i diritti delle Risorse, esonerando espressamente il Progettista da eventuali pretese che dovessero essere avanzate da terzi.

5. Prezzo

a. Il prezzo complessivo, da intendersi, salvo indicazione contraria, al netto dell’Iva applicabile, è solo quello indicato nella conferma d’ordine. Il prezzo complessivo potrà subire delle maggiorazioni nel caso in cui il Committente chieda delle modifiche/integrazioni al Progetto.

b. Salvo indicazione contraria è sempre previsto in capo al Committente l’obbligo di versamento di un acconto concordato tra le parti e indicato nel preventivo, alla cui corresponsione è subordinato l’inizio delle attività commissionate al Progettista.

c. Qualora sia previsto che il prezzo complessivo, fermo l’acconto di cui alla clausola sub 5.b) che precede, venga versato in più tranches, il Progettista avrà la facoltà di sospendere ogni attività sino al pagamento di quanto pattuito. Gli eventuali giorni di sospensione o di ritardo nell’inizio delle attività andranno ad aggiungersi ai termini pattuiti per la consegna del Progetto. Nel caso in cui il ritardo nei pagamenti e l’eventuale sospensione di cui alla presente clausola dovessero superare n. 10 giorni di calendario, il Progettista potrà invocare la risoluzione del contratto, con diritto a percepire, salvo il maggior danno patito, quanto previsto dalla clausola sub 4.c) che precede.

d. È fatto divieto al Committente, indipendentemente dalla natura e fondatezza delle ragioni e contestazioni sollevate, di sospendere i pagamenti pattuiti, pena la facoltà per il Progettista di invocare la risoluzione del contratto, con diritto a percepire, salvo il maggior danno patito, quanto previsto dalla clausola sub 4.c) che precede. Parimenti è precluso al Committente sollevare contestazioni nei confronti del Progettista prima dell’effettivo pagamento del prezzo.

6. Progetto definitivo

a. A seguito della ricezione della comunicazione di Progetto definitivo, il Committente avrà un termine di n. 10 giorni di calendario per l’analisi ed esame, in contraddittorio con il Progettista, del Progetto, decorso il quale quest’ultimo si intenderà accettato per come visto e piaciuto; ne consegue l’onere di versare immediatamente il saldo del prezzo ove non ne sia già stata contrattualmente prevista la corresponsione.

b. Nel caso in cui all’esito dell’esame di cui alla clausola sub 6.a) che precede dovesse emergere la necessità di un intervento da parte del Progettista, quest’ultimo si obbliga ad intervenire nel più breve e ragionevole tempo possibile, entro un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi.

7. Obblighi del Committente

a. Il Committente, all’atto di sottoscrizione della scheda d’ordine, ha l’obbligo di fornire al Progettista tutti i dati necessari ed eventuali Risorse per l’esecuzione del contratto, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • dati, anche fiscali, del Committente;
  • indicazioni tecniche, anche dimensionali;
  • comunicazioni di eventuali Risorse necessarie all’elaborazione del Progetto ovvero indicazioni sui termini con cui verranno fornite;
  • nomina del proprio Referente tecnico con indicazione dei recapiti dello stesso;
  • rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie all’elaborazione del Progetto;
  • eventuale disciplina di riferimento (sicurezza, conformità ecc…).

8. Termini

a. I termini, anche intermedi, assegnati al Progettista e indicati nella scheda d’ordine, salvo che siano espressamente indicati come perentori, sono da intendersi quali meramente indicativi, non potendo quindi essere addebitate penali o essere invocati risarcimenti da parte del Committente nel caso di ritardi nell’esecuzione del Progetto.

b. In ogni caso, anche in deroga ad eventuali termini perentori, il Progettista potrà unilateralmente prorogare i termini concordati di consegna nel caso di comprovate ragioni non imputabili allo stesso (a mero titolo esemplificativo eventi non preventivabili, modifiche in ambito legislativo ecc …).

9. Modifiche ed integrazioni

a. Salvo patto contrario, non è consentito al Committente chiedere modifiche ed integrazioni al Progetto e l’eventuale accettazione da parte del Progettista dovrà essere necessariamente assunta per iscritto previa pattuizione di un compenso extra e di nuovi termini contrattuali.

b. Nel caso in cui il Progettista non dovesse acconsentire alle modifiche richieste dal Committente, quest’ultimo non potrà in nessun caso invocare, rinunciandovi espressamente fin d’ora, risarcimenti e/o penali nei confronti del Progettista stesso.

c. Fatto salvo quanto previsto dalla clausola sub 4.b) che precede, qualora durante l’esecuzione del contratto il Progettista dovesse riscontrare, per cause allo stesso non imputabili, l’impossibilità di ultimare il Progetto ovvero difficoltà tecniche non preventivabili, lo stesso potrà sottoporre al Committente eventuali varianti e modifiche necessarie allo scopo. Qualora tuttavia le parti non dovessero accordarsi sull’eventuale prezzo aggiornato e sui diversi termini contrattuali, il contratto si intenderà risolto con diritto del Progettista, in ogni caso, a percepire integralmente il prezzo per come pattuito nella scheda d’ordine/preventivo, a copertura quindi del danno emergente e del lucro cessante. Il Committente accetta fin da ora il contenuto della presente clausola, dichiarando di rinunciare a sollevare ogni eccezione in merito.

10. Responsabilità

a. Fermo quanto previsto dalla clausola sub 4 Risorse), è esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Progettista qualora eventuali vizi e difetti di quanto eseguito/realizzato in forza del Progetto dipendano dal mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste, dalla non conformità delle procedure e dei materiali adottati unilateralmente dal Committente nonché di eventuali componenti/elementi anche accessori incorporati ad opera del Committente nel Progetto ovvero in cui quest’ultimo è incorporato e che sia estraneo al Progetto stesso.

b. Fermo quanto previsto dalla clausola sub 4 Risorse) e dalla clausola sub 10.a) che precedono, è esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Progettista nel caso in cui quanto eseguito/realizzato in forza del Progetto venga utilizzato o sia destinato a finalità illecite.

c. Nei casi previsti dalle clausole sub 10.a) e sub 10.b) che precedono, il Committente si obbliga a manlevare e a tenere comunque indenne il Progettista da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza negativa.

d. Nel caso in cui sia ravvisabile una qualsivoglia responsabilità del Progettista, quest’ultimo risponde per una somma massima non superiore al prezzo imponibile complessivo pattuito per il Progetto, salvo naturalmente i casi in cui sia ravvisabile il dolo piuttosto che la colpa grave. L’eventuale maggior danno che dovesse essere invocato dai terzi rimarrà a carico del Committente, quale soggetto che aveva l’obbligo di verificare la conformità e l’idoneità del Progetto nonché il rispetto da parte di quest’ultimo dell’eventuale disciplina legislativa e tecnica di riferimento.

e. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Progettista nel caso in cui il bene realizzato in forza del Progetto non dovesse ottenere le certificazioni di Legge.

11. Riservatezza

a. Ciascuna delle parti che dovesse venire a conoscenza di Informazioni riservate dell’altra parte è obbligata a non utilizzarle per proprio conto ovvero per conto terzi e a non divulgarle con qualsiasi mezzo a terzi, sia in costanza di contratto sia successivamente all’esecuzione dello stesso e comunque sino a quando avranno valore legale gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale ed in ogni caso sino a quando le informazioni riservate costituiscano un asset ovvero non dovessero essere note alla generalità degli operatori del settore, in ogni caso per un periodo non inferiore a cinque anni dall’esecuzione dell’ultima obbligazione di cui al contratto.

b. Fermo quanto previsto dalla clausola sub 11.a) che precede, è data facoltà al Progettista, al solo fine di pubblicizzare la propria attività imprenditoriale, di pubblicare sul proprio Sito e sulle pagine social allo stesso collegate e comunque sul proprio portfolio riproduzioni ed elaborazioni grafiche del
Progetto in forma anonima.

12. Riserva di proprietà e tutela

a. Ferma la possibilità di agire in via monitoria per il pagamento del prezzo non versato, la proprietà del Progetto rimane in capo al Progettista sino all’effettiva consegna dello stesso sul supporto contrattualmente indicato (cartaceo, software cc…).

b. Nel caso in cui il Committente, prima dell’inoltro/consegna del Progetto definitivo, dovesse utilizzare, cedere e/o diffondere senza l’autorizzazione a terzi eventuali bozze/disegni che siano stati elaborati e/o inoltrati preliminarmente dal Progettista, violerà la proprietà intellettuale di quest’ultimo, che maturerà pertanto il diritto a percepire il prezzo complessivamente pattuito senza onere di ultimare il Progetto.

c. Nel caso in cui dovesse derivare un pregiudizio in capo al Committente piuttosto che a terzi a seguito dell’attuazione/esecuzione di quanto riportato nelle bozze e nei disegni non definitivi di cui alla clausola sub 12.b) che precede, ogni responsabilità rimarrà esclusivamente in capo al Committente, il quale si obbliga sin da ora a manlevare il Progettista da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarne. Il Committente accetta fin da ora il contenuto della presente clausola, dichiarando di rinunciare a sollevare ogni eccezione in merito.

13. Cessione del contratto

a. Salvo diverso accordo da assumersi necessariamente per iscritto, il Committente non può cedere ovvero trasferire a terzi il contratto.

14. Interessi

a. Nel caso di rapporti aventi natura commerciale e/o professionale, il ritardato ovvero mancato pagamento del prezzo – ivi compreso il pagamento di acconti contrattualmente prestabiliti -comporterà in favore del Progettista il maturare degli interessi di mora di otto punti percentuali oltre al tasso ufficiale di sconto ai sensi del D.Lvo n. 231 del 2002.

b. Nel caso di rapporti contrattuali con un consumatore, il ritardato ovvero mancato pagamento del prezzo comporterà in favore del Progettista il maturare degli interessi convenzionali di otto punti percentuali oltre al tasso ufficiale di sconto.

15. Legge applicabile

a. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applica la legge italiana.

b. Nel caso in cui uno o più clausole del presente contratto dovessero essere dichiarate nulle ovvero dovesse essere accertata la loro annullabilità e/o inefficacia, tutte le clausole rimanenti resteranno in ogni caso in vigore e saranno pertanto cogenti per le parti.

16. Foro competente

a.  Per qualsiasi controversia che dovesse nascere per l’interpretazione, cessazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono come unico ed esclusivo Foro competente quello di Vicenza, con esclusione di ogni altro Foro alternativo ovvero concorrente.

17. Privacy

a. Per l’informativa sui dati personali il Committente può accedere al link https://zetaproject.net

Il Committente riconosce che il presente Contratto è stato oggetto di revisione e negoziazione tra le Parti. In ogni caso, per quanto occorre, il medesimo Committente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara espressamente di avere attentamente esaminato, di conoscere e di approvare anche le seguenti clausole:

1. Premessa e definizioni lettere a., b., c., d., e., d., f., g., h., i.

2. Ambito di applicazione lettere a e b.

3. Oggetto del contratto lettere b. e c.

4. Risorse lettere a., b., c., d., e.

5. Prezzo lettere b., c., d.

6. Completamento lettere a. e b.

7. Obblighi del Committente lettera a.

8. Termini lettere a., b.

9. Modifiche ed integrazioni a., b., c.

10. Responsabilità lettere a., b., c., d., e.

11. Riservatezza lettere a., b, c. e d.

12. Riserva di proprietà e tutela lettere a., b. e c.

13. Cessione del Contratto lettera a.

14. Interessi lettera b.

15. Legge applicabile lettere a., b.

16. Foro competente lettera a.

17. Privacy lettera a.